Sez. 3, Sentenza n. 5375 del 14/05/1991 (Rv. 472144 - 01)
Esecuzione forzata - Immobiliare - Vendita - Con incanto | Assenza del creditore pignorante o di creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo - Nullità.
Esecuzione forzata - Immobiliare - Vendita - Con incanto
La vendita forzata immobiliare con incanto eseguita in assenza del creditore pignorante o di creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo è insanabilmente nulla, in quanto in assenza di detti soggetti legittimati a promuovere gli atti esecutivi il giudice dell'esecuzione è carente del relativo potere, trovando applicazione l'art. 631 cod. proc. civ. che stabilisce che, se nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice dell'esecuzione deve fissare una udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 567 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 569, Cod. Proc. Civ. art. 574, Cod. Proc. Civ. art. 631
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)