Sez. 3, Sentenza n. 13354 del 19/07/2004 (Rv. 575646 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO | Udienza per l'incanto - Assenza del creditore procedente e dei creditori intervenuti - Applicabilità dell'art.631. cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO
Qualora in sede di incanto non siano presenti il creditore procedente né i creditori muniti di titolo esecutivo non si applica l'art. 631 cod.proc.civ., che prevede il rinvio dell'udienza da parte del giudice dell'esecuzione se nessuna delle parti si presenta all'udienza, posto che: a) la distinzione tra "udienza", come luogo dell'incanto, ed "incanto", come complesso di operazioni volte all'individuazione dell'aggiudicatario sulla base delle condizioni stabilite nell'ordinanza di autorizzazione della vendita, esclude che le norme dettate per lo svolgimento dell'udienza possano applicarsi meccanicamente all'incanto; b) l'impulso processuale del processo esecutivo è esercitato con la richiesta di vendita e il provvedimento di autorizzazione alla vendita viene adottato all'udienza di cui all'art. 569 cod.proc.civ., sicché non troverebbe giustificazione conferire rilievo alla successiva inerzia del creditore procedente o dei creditori intervenuti; c) sarebbe contraria al principio costituzionale della ragionevole durata del processo un'interpretazione che consentisse al creditore procedente di cagionare il differimento dell'incanto non presenziando allo stesso pur dopo averlo richiesto, con detrimento anche dei soggetti estranei all'esecuzione che abbiano sopportato gli oneri per partecipare all'incanto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 576, Cod. Proc. Civ. art. 578, Cod. Proc. Civ. art. 580, Cod. Proc. Civ. art. 583, Cod. Proc. Civ. art. 584, Cod. Proc. Civ. art. 587, Cod. Proc. Civ. art. 590, Cod. Proc. Civ. art. 631, Cod. Proc. Civ. art. 591 bis, Cod. Proc. Civ. art. 788 com. 3, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82 com. 2, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 82 com. 2, Legge Falliment. art. 108 com. 2, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 569, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)