Sez. 2, Sentenza n. 2254 del 23/06/1969 (Rv. 341624 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - IPOTESI DI RIMESSIONE DI CUI AGLI ARTT. 353 E 354 COD. PROC. CIV. - TASSATIVITA - CONSEGUENZE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - IPOTESI DI RIMESSIONE DI CUI AGLI ARTT. 353 E 354 COD. PROC. CIV. - TASSATIVITA - CONSEGUENZE.*
Le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, prevista negli artt. 353 e 354 cod.proc.civ., sono tassativamente elencate. Pertanto, al di fuori di esse, quali che siano i vizi in procedendo del giudizio di primo grado, il giudice di appello deve sempre trattenere la causa e decidere nel merito. (V. 2098-68, massima n. 334239 2052-68, massima n. 334171 2558-67, massima n. 329911 ed altre ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)