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Sez. 2, Sentenza n. 2558 del 20/10/1967 (Rv. 329911 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - CARATTERE TASSATIVO DEI CASI PREVISTI.*
Stato
decisa il 1967-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329911-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - CARATTERE TASSATIVO DEI CASI PREVISTI.*

L, elencazione dei casi in cui, a norma degli artt.353 e 354 C.P.C., il giudice d, appello deve rimettere la causa al primo giudice, ha carattere tassativo, pertanto, fuori di tali casi, il giudice d, appello deve sempre ritenere la causa e deciderla in merito. Conforme alla sentenza n.1744-66, massima n.323399.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)