Sez. 2, Sentenza n. 2558 del 20/10/1967 (Rv. 329911 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - CARATTERE TASSATIVO DEI CASI PREVISTI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - CARATTERE TASSATIVO DEI CASI PREVISTI.*
L, elencazione dei casi in cui, a norma degli artt.353 e 354 C.P.C., il giudice d, appello deve rimettere la causa al primo giudice, ha carattere tassativo, pertanto, fuori di tali casi, il giudice d, appello deve sempre ritenere la causa e deciderla in merito. Conforme alla sentenza n.1744-66, massima n.323399.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)