Sez. L, Sentenza n. 8721 del 17/07/1992 (Rv. 478253 - 01)
Esecuzione forzata - Obblighi di fare e di non fare - In genere | Obblighi di fare non suscettibile di esecuzione forzata - Azione di condanna del contraente inadempiente - Ammissibilità - Effetti - Volontaria esecuzione della sentenza o ulteriore conseguenza dell'inosservanza di quest'ultima - Rilevanza.
Esecuzione forzata - Obblighi di fare e di non fare - In genere
Anche relativamente a rapporti contrattuali che comportino, per una delle parti o per entrambe, obblighi di fare non suscettibile, per loro intrinseca natura, di esecuzione forzata, è configurabile ed ammissibile un'azione di condanna del contraente inadempiente alla prestazione promessa, in quanto la relativa decisione è non solo idonea a produrre ugualmente i suoi normali effetti mediante la eventuale volontaria esecuzione da parte dell'obbligato, ma può, inoltre, costituire il presupposto per ulteriori conseguenze giuridiche derivanti dall'inosservanza dell'ordine contenuto nella sentenza, che il titolare del rapporto è autorizzato ad invocare a suo favore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2931, Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)