Sez. 3, Sentenza n. 9957 del 13/10/1997 (Rv. 508800 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE | Sentenza di condanna ad un "facere" infungibile - Ammissibilità - Limiti - Efficacia sostanziale di sentenza di accertamento (dell'obbligo) - Al fine della eventuale richiesta di risarcimento danni - Sussistenza - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE
È ammissibile la pronuncia di condanna resa dal giudice nella ipotesi di infungibilità (e, dunque, di incoercibilità) del "facere" dell'obbligato, in quanto la relativa decisione non solo è potenzialmente idonea a produrre i suoi effetti tipici in conseguenza della (eventuale) esecuzione volontaria da parte del debitore, ma è altresì funzionale alla produzione di ulteriori conseguenze giuridiche (derivanti dall'inosservanza dell'ordine in essa contenuto) che il titolare del rapporto è autorizzato ad invocare in suo favore, prima fra tutte la possibile, successiva domanda di risarcimento del danno, rispetto alla quale la condanna ad un "facere" infungibile assume valenza sostanziale di sentenza di accertamento. (Nella specie, la S.C., enunciando il suindicato principio di diritto, e confermando la pronuncia del giudice di merito, ha ritenuta legittima la domanda - e la relativa sentenza di accoglimento - proposta da un fideiussore per ottenere la condanna del confideiussore alla sua liberazione dall'obbligazione di garanzia "in parte qua", in adempimento ad una convenzione tra di essi intercorsa, escludendo la validità dell'obiezione secondo la quale anche lo spontaneo adempimento non sarebbe stato, in tale, specifico caso possibile, attesa la necessità del consenso anche del creditore garantito, ed osservando che l'interesse dell'istante, avente diritto alla liberazione, sarebbe risultato realizzabile sia attraverso l'adempimento della obbligazione garantita da parte del confideiussore, sia attraverso la prestazione, ancora da parte del confideiussore obbligato alla liberazione, di garanzie sufficienti nei suoi confronti per la ipotesi di richiesta di adempimento rivoltagli dal creditore garantito).
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)