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Sez. 1, Sentenza n. 12030 del 11/11/1991 (Rv. 474587 - 01)

Sanzioni amministrative - Principi comuni - Solidarietà | Autoveicolo concesso in locazione finanziaria - Obbligo della assicurazione a carico dell'utilista - Circolazione senza la prescritta copertura assicurativa - Sanzione pecuniaria per la infrazione - Pagamento - Obbligo a carico della società di leasing in solido con l'autore della violazione - Configurabilità - Esclusione della responsabilità ex art. 6 della legge n. 689 n. 1981 - Condizioni - Enunciazione nel contratto di leasing del divieto di circolazione senza copertura assicurativa - Insufficienza.
Stato
decisa il 1991-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474587-01

Sanzioni amministrative - Principi comuni - Solidarietà

In caso di infrazione amministrativa per la circolazione di un autoveicolo privo della prescritta copertura assicurativa (art. 32 legge 24 dicembre 1969 n. 990), che sia stato concesso in locazione finanziaria con l'obbligo di assicurazione a carico dell'utilista, la società di leasing, quale proprietaria del veicolo, è obbligata al pagamento della sanzione pecuniaria, in solido con l'autore della violazione, ai sensi dell'art. 6 legge 25 novembre 1981 n. 689, atteso che quest'ultima norma individua in maniera tassativa i soggetti solidalmente obbligati, tra i quali non sono compresi i titolari di diritti personali di godimento su beni mobili o su beni mobili registrati. Nè è configurabile, nei confronti della suddetta società, l'ipotesi di esclusione della responsabilità prevista dal medesimo art. 6, che si basa sulla prova dell'utilizzazione del bene contro la volontà del proprietario, non bastando a tal fine la mera enunciazione del divieto da parte di quest'ultimo, ma occorrendo l'esplicazione di un'attività esterna e concreta volta ad impedire la commissione dell'illecito. (V. mass. n. 465336, sulla seconda parte); (V. mass. n. 464586, sulla seconda parte).

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 32 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)