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Sez. 1, Sentenza n. 10427 del 25/11/1996 (Rv. 500771 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ | Esclusione della solidarietà - Condizioni - Autoveicolo concesso in comodato - Infrazione al codice della strada commessa dal comodatario - Esclusione della responsabilità del proprietario del mezzo - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500771-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ

L'art. 6 della legge n. 689 del 1981 consente al proprietario del bene mobile che sia stato utilizzato per la commissione di un illecito amministrativo di sottrarsi alla responsabilità solidale per l'illecito stesso soltanto dimostrando di aver perduto la disponibilità del bene, per aver ceduto ad altri un diritto reale di godimento sul bene stesso, oppure che l'utilizzazione sia avvenuta "invito domino". Pertanto, in ipotesi di infrazione stradale commessa dal comodatario di un autoveicolo, non si verifica alcuna delle suddette condizioni di esonero della responsabilità del proprietario del mezzo stesso, atteso che il comodato non costituisce un diritto reale di godimento, né realizza un divieto di utilizzare il bene, anzi espressamente lo consente e lo autorizza.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Cod. Civ. art. 1803

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)