Sez. 3, Sentenza n. 11568 del 23/10/1992 (Rv. 479119 - 01)
Urbanistica - In genere | Atti di alienazione o divisione di immobili - Allegazione del certificato di destinazione urbanistica ex art. 18 della legge n. 47 del 1985 - Validità del certificato - Condizioni - Dichiarazione dell'alienante o del condividente sull'inesistenza di modificazioni degli strumenti urbanistici - Necessità - Carenza della dichiarazione - Effetti - Nullità dell'atto.
Urbanistica - In genere
In materia di validità degli atti di alienazione o divisione di immobili, l'art.18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, prescrivendo, sotto pena di nullità, la allegazione del certificato di destinazione urbanistica e stabilendo che lo stesso conserva validità per un anno dalla data del rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o condividente, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici, configura tale dichiarazione come elemento essenziale di validità del certificato fino alle scadenza del detto termine - da considerare perentorio - di un anno, con esclusione della sua fungibilità da una situazione di fatto di reale conformità del contenuto del certificato dell'effettiva destinazione urbanistica dell'area. Ne consegue che la carenza della dichiarazione integra una situazione del tutto equivalente a quella di mancata allegazione del certificato ed ugualmente sanzionata con la nullità dell'atto, senza che rilevi in contrario l'essere stato questo stipulato a fini di cessione al demanio dello Stato di terreni per i quali sia stata intrapresa procedura espropriativa e, quindi, a fini di sostituzione della medesima.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)