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Sez. 2, Sentenza n. 12650 del 15/12/1997 (Rv. 511287 - 01)

URBANISTICA - IN GENERE | Atti di alienazione di immobili - Certificato di destinazione urbanistica - Allegazione - Necessità - Validità del certificato - Durata annuale - Scadenza - Conseguenze - Nullità dell'alienazione - Sussistenza - Dichiarazione del venditore attestante l'inesistenza di modificazioni degli strumenti urbanistici successive alla scadenza del certificato - Efficacia sostitutiva della certificazione scaduta - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511287-01

URBANISTICA - IN GENERE

Il termine annuale di validità del certificato di destinazione urbanistica - da allegare, a pena di nullità, agli atti traslativi della proprietà dei terreni ex art. 18 della legge 47 del 1985- è da ritenersi manifestamente perentorio, così che la sua scadenza comporta una radicale inattitudine dell'atto a produrre i suoi effetti e, in particolare, osta a che l'allegazione di quest'ultimo venga ad assumere la (necessaria) portata di requisito di validità dell'alienazione. Nè la dichiarazione del venditore attestante la insussistenza di modificazioni degli strumenti urbanistici rispetto alla situazione documentata dal certificato scaduto (art. 18, terzo comma, legge citata) può costituire elemento idoneo a sopperire alla cessata efficacia probatoria dell'atto amministrativo "de quo", avendo essa funzione integrativa e rafforzativa della certificazione solo nella persistenza della validità di questa, nel quadro di un meccanismo rigorosamente formale volto alla tutela dell'interesse generale alla difesa dell'equilibrio del territorio dai danni connessi alla speculazione edilizia non meno che alla protezione degli interessi individuali dell'acquirente.

Riferimenti normativi: Legge 28/11/1985 num. 47 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)