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Sez. 2, Ordinanza n. 3593 del 22/12/1971 Cc. (dep. 04/04/1972) Rv. 120689 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DECORRENZA - DURATA - EMISSIONE SUCCESSIVA DI MANDATI OD ORDINI DI CATTURA PER NUOVI REATI CONOSCIUTI O SCONOSCIUTI ALL'EMISSIONE DEL PRECEDENTE PROVVEDIMENTO - ILLEGITTIMITA NEL PRIMO CASO, LEGITTIMITA NEL SECONDO CASO - INCIDENZA SULLA DURATA DELLA CUSTODIA PREVENTIVA.*
Stato
decisa il 1971-12-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/120689-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DECORRENZA - DURATA - EMISSIONE SUCCESSIVA DI MANDATI OD ORDINI DI CATTURA PER NUOVI REATI CONOSCIUTI O SCONOSCIUTI ALL'EMISSIONE DEL PRECEDENTE PROVVEDIMENTO - ILLEGITTIMITA NEL PRIMO CASO, LEGITTIMITA NEL SECONDO CASO - INCIDENZA SULLA DURATA DELLA CUSTODIA PREVENTIVA.*

L'applicazione del principio che, dopo l'esecuzione di un mandato od ordine di cattura per un determinato reato, non e legittimo emettere altri mandati od ordini diretti a conseguire l'effetto di spostare la data di decorrenza del termine di durata massima del periodo di custodia preventiva, e subordinata alla condizione che i reati dedotti a base dei nuovi mandati od ordini di cattura fossero gia sub iudice al momento dell'emissione del primo provvedimento, condizione che e la ragione giustificatrice del principio in parola, in quanto questo risponde all'esigenza di giustizia di garantire il diritto dell'imputato al beneficio della limitazione della durata della sua custodia preventiva e stornare il pericolo del ricorso al sotterfugio di distribuire in tempi successivi piu provvedimenti di cattura, uno per volta, per piu reati, allo scopo di trattenere in stato di detenzione l'imputato anche dopo la scadenza del periodo massimo di custodia preventiva stabilito dalla legge. Ma il detto principio non e applicabile quando manchi quella condizione, quando cioe gli altri reati non erano noti all'autorita giudiziaria procedente, oppure erano noti solo genericamente, in maniera da non potere essere contestati con lo stesso mandato o ordine di cattura emesso per il primo reato denunciato. In tal caso va applicato, invece, il disposto dell'art 271 cod proc pen secondo cui, quando l'imputato e detenuto per un determinato reato, e viene emesso a suo carico mandato od ordine di cattura per altro reato, la custodia preventiva decorre dalla notifica di quest'ultimo provvedimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 251, Cod. Proc. Pen. art. 254, Cod. Proc. Pen. art. 253 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)