Sez. 1, Sentenza n. 2178 del 27/10/1982 Cc. (dep. 06/12/1982) Rv. 156552 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DECORRENZA - DURATA - NUOVO MANDATO DI CATTURA PER REATO GIÀ CONTESTATO - LEGITTIMITÀ - PROTRAZIONE DELLA CUSTODIA PREVENTIVA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DECORRENZA - DURATA - NUOVO MANDATO DI CATTURA PER REATO GIÀ CONTESTATO - LEGITTIMITÀ - PROTRAZIONE DELLA CUSTODIA PREVENTIVA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
La cosiddetta contestazione a catena, ossia il distribuire frazionatamente nel tempo, con successivi provvedimenti restrittivi della libertà personale, la contestazione di fatti-reato o di circostanze conosciute o conoscibili "ab initio" dall'autorità giudiziaria procedente, comporta con la Invalidità del nuovo ordine o mandato di cattura, ma semplicemente la sua inefficacia (relativa) a determinare una nuova decorrenza, ossia la protrazione del termine massimo di custodia preventiva. Tale termine, pertanto, resta ancorato, quanto al "dies a quo", al giorno di esecuzione del primo provvedimento, ma le successive integrazioni o contestazioni, siccome perfettamente legittime, esplicano l'efficacia loro propria ai fini della Determinazione della durata del termine massimo di custodia preventiva. (V mass n 148274; (V mass n 147286; (V mass n 135305; (V mass n 120689).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 253 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 254, Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)