Sez. L, Sentenza n. 9732 del 10/05/2005 (Rv. 581084 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE | Cassazione con rinvio - Pronuncia da parte del giudice di rinvio - Giudicato su capo della sentenza d'appello cassata con rinvio - Esclusione - Fattispecie in tema di tutela reale o obbligatoria del licenziamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE
In tema di tutela reale o obbligatoria del licenziamento, qualora venga accolto il ricorso per cassazione in punto di computo dei dipendenti ed accertato, da parte del giudice di rinvio, che il numero dei dipendenti all'epoca del licenziamento era tale da comportare l'applicazione dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 e non dell'art. 8 della legge n. 604 del 1966, la precedente condanna pronunciata in applicazione dell'art. 8 cit. viene travolta da tale accertamento, con conseguente irrilevanza del suo contenuto; e nessun giudicato può, quindi, ritenersi formato sul contenuto di un capo della sentenza posto nel nulla da una successiva pronuncia. (Nella specie la Corte Cass. ha cassato con rinvio la sentenza che - dopo la precedente cassazione con rinvio in accoglimento del ricorso che invocava la tutela reale - aveva ritenuto il giudicato sulla sentenza impugnata in ordine al profilo dell'esclusione della riassunzione per intervenuto conseguimento della pensione di anzianità, affermata sul presupposto dell'applicabilità della tutela obbligatoria, non essendo stato tale profilo dedotto con il ricorso per cassazione).
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 336
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)