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Sez. 2, Sentenza n. 12785 del 28/11/1992 (Rv. 479811 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Effetti della riforma o della cassazione | Riforma o cassazione parziale della sentenza - Effetti sui capi della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassati - Estensione ai capi oggetto di impugnazione autonoma - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1992-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479811-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Effetti della riforma o della cassazione

Il principio dettato dall'art. 336 cod. proc. civ. per il quale la riforma o la cassazione parziale della sentenza ha effetto anche sui capi della stessa dipendenti dalla parte riformata o cassata trova applicazione rispetto ai capi di sentenza non impugnati autonomamente, ma necessariamente collegati ad altro capo che sia stato impugnato, ma non con riguardo a quei capi che abbiano formato oggetto di impugnazione, ove questa sia stata rigettata, giacché in tal caso su tali capi si forma il giudicato e l'interdipendenza tra essi e le altre statuizioni la cui impugnazione sia stata accolta è esclusa dalla stessa decisione sul gravame (fattispecie in cui i soccombenti avevano proposto ricorso per cassazione contro le statuizioni della sentenza di appello che avevano rigettato le loro istanze di merito, ma non anche contro la statuizione di reiezione dell'accessoria e conseguenziale domanda di sequestro conservativo. La S.C., nell'enunciare il principio surriportato, ha affermato che su tale ultima statuizione si era formato il giudicato, e che di conseguenza ogni ulteriore questione al riguardo fosse improponibile nel successivo giudizio di rinvio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)