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Sez. 1, Sentenza n. 9262 del 21/04/2011 (Rv. 617849 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Rappresentanti legali e direttori di strutture sanitarie aventi rapporti contrattuali con l'azienda regionale Usl - Rappresentanza legale esercitata congiuntamente dai soci titolari dell'intero capitale sociale - Ineleggibilità alla carica di consigliere regionale della Valle d'Aosta ai sensi dell'art. 2, primo comma, legge reg. Valle Aosta n. 20 del 2007 - Configurabilità.
Stato
decisa il 2011-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617849-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)

In tema di eleggibilità alla carica di consigliere regionale, la causa di ineleggibilità prevista dall'art. 2, primo comma, lett. r), della legge reg. Valle d'Aosta 7 agosto 2007, n. 20, per il legale rappresentante e i direttori di struttura sanitaria o socio-sanitaria privata che intrattengano rapporti contrattuali con l'azienda regionale Usl, non viene meno nel caso in cui, al di sopra di una soglia economica statutariamente predeterminata, la rappresentanza legale sia esercitata congiuntamente dai due soci titolari dell'intero capitale sociale.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Valle d'Aosta 07/08/2007 num. 20 art. 2 com. 1 lett. R CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)