Sez. 1, Sentenza n. 7305 del 18/05/2002 (Rv. 557631 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Alla carica di consigliere comunale nei comuni della Regione Trentino Alto Adige - Dei legali rappresentanti e dirigenti di strutture private convenzionate eroganti prestazioni di riabilitazione - Sussistenza.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)
In tema di eleggibilità alla carica di consigliere comunale, dal combinato disposto degli artt. 60 del D.Lgs. n. 267 del 2000, 12 della L. Reg. Trentino Alto Adige n. 3 del 1994, 19 del D.P.G.R. Trentino Alto Adige 13 gennaio 1995, n. 1/L, si evince che non sono eleggibili alla carica di consigliere dei comuni della Regione Trentino Alto Adige i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture private, convenzionate con il Servizio sanitario di una delle due Province autonome della medesima Regione, le quali eroghino prestazioni di riabilitazione ai sensi dell'art. 26 della legge n. 833 del 1978. (Nella specie, è stata confermata l'ineleggibilità alla carica di consigliere comunale del presidente di una casa di soggiorno per anziani accreditata come residenza assistenziale e convenzionata con il servizio sanitario provinciale).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 60 CORTE COST., Legge Reg. Trentino Alto Adige 30/11/1994 num. 3 art. 12, Decr. Pres. Giunta Reg. Trentino Alto Adige 13/01/1995 num. 1 art. 19, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 43, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)