Sez. 6, Sentenza n. 3778 del 17/11/1999 Cc. (dep. 28/01/2000) Rv. 216835 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - TERMINI | Termine di cinque giorni - Computo - Giorno iniziale - Non computabilità - Regola generale di cui all'art. 172, comma quarto, cod. proc. pen. - Applicabilità - Fondamento.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - TERMINI
In tema di interrogatorio di garanzia, il termine di cinque giorni previsto dall'art. 294, comma primo, cod. proc. pen., non attiene alla durata della custodia cautelare, ma all'attività del giudice, e si atteggia perciò come un normale termine processuale al quale si - applica la regola generale dell'art. 172, comma quarto, cod. proc. pen., secondo la quale non si computa il giorno iniziale di decorrenza, e cioè, nella specie, il giorno in cui è iniziata l'esecuzione della custodia.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 172 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)