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Sez. 2, Sentenza n. 4546 del 24/10/1994 Cc. (dep. 30/12/1994) Rv. 200003 - 01

Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Interrogatorio - Termini | Interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare - Quinto giorno cadente in giorno festivo - Proroga di diritto al giorno successivo - Ragioni.
Stato
decisa il 1994-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200003-01

Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Interrogatorio - Termini

Quando il quinto giorno dalla privazione della libertà cade in un giorno festivo, l'interrogatorio dell'indagato in stato di custodia cautelare può legittimamente svolgersi nel giorno successivo non festivo; in tale ipotesi, infatti, è applicabile la regola generale di cui all'art. 172, comma terzo e quarto, cod. proc. pen., secondo cui non si computano l'ora ed il giorno in cui è iniziata la decorrenza del termine il quale, se stabilito a giorni e scadente in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo; né l'art. 294 cod. proc. pen., che fissa il termine di cinque giorni per il suddetto incombente, apporta alla disciplina deroghe di sorta, le quali, in ogni caso, secondo il disposto del quarto comma del citato art. 172, potrebbero riguardare esclusivamente i criteri di individuazione del momento iniziale della decorrenza, e non quello finale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 172, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)