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Sez. L, Sentenza n. 1538 del 07/03/1986 (Rv. 444908 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - ESCLUSIVA RILEVANZA - INVESTITURA FORMALE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - QUALIFICAZIONE DATA ALLE MANSIONI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA IMPRESA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444908-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - ESCLUSIVA RILEVANZA - INVESTITURA FORMALE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - QUALIFICAZIONE DATA ALLE MANSIONI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA IMPRESA - IRRILEVANZA.*

Ai fini dell'inquadramento del dipendente in una determinata categoria piuttosto che in un'altra, occorre avere riguardo alle mansioni effettivamente svolte ed in concreto esercitate dallo stesso, prescindendo sia dal rigore formale dell'investitura da parte dello imprenditore sia dalla qualificazione che - nell'ambito della organizzazione dell'impresa - è stata data a quelle mansioni. Peraltro, nell'apprezzamento della concreta attività del dipendente, il giudice del merito non può non avere riguardo alla struttura dell'impresa, perché è proprio nell'ambito di essa che si determina la gerarchia dei dipendenti e si riconoscono la Rilevanza delle funzioni, i margini di iniziativa e l'ampiezza dei poteri attribuiti al lavoratore. (Conf 473/72, mass n 356419).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)