Sez. 2, Sentenza n. 473 del 18/02/1972 (Rv. 356419 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - ESCLUSIVA RILEVANZA - STRUTTURA DELL'IMPRESA - INFLUENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - ESCLUSIVA RILEVANZA - STRUTTURA DELL'IMPRESA - INFLUENZA.*
Ai fini dell'inquadramento del dipendente in una determinata categoria piuttosto che in un'altra, occorre avere riguardo alle mansioni effettivamente ed in concreto esercitate dallo stesso, prescindendo sia dal rigore formale dell'investitura da parte dell'imprenditore, sia dalla qualificazione che - nell'ambito dell'organizzazione dell'impresa - e stata data a quelle mansioni. Peraltro, in questo apprezzamento della concreta attivita del dipendente, il giudice di merito non puo avere riguardo alla struttura della impresa, perche e proprio nell'ambito di essa che si determina la gerarchia dei dipendenti e si riconoscono la Rilevanza delle funzioni, i margini di iniziativa e l'ampiezza dei poteri attribuiti al lavoratore. (nella specie i giudici del merito avevano negato che competesse all'attore la qualifica di 'funzionariò - intermedia fra quelle di impiegato e di dirigente - da lui rivendicata sulla base di un asserito Esercizio di attivita direttiva, a capo dell' ufficio del personale di una cassa di risparmio: al riguardo avevano osservato che nell'organizzazione imprenditoriale dell' istituto non era previsto un ufficio autonomo del personale, laddove i servizi del personale - unitamente ad altri - erano affidati alle cure di un funzionario, alle cui dipendenze l'attore aveva prestato la propria opera. La Corte suprema ha ritenuto corretta questa impostazione, enunciando il principio che precede). (V 2818'69, mass n 342612; 4099'68, mass n 337762).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)