Sez. 1, Sentenza n. 4216 del 19/06/1997 Cc. (dep. 08/09/1997) Rv. 208430 - 01
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ ASSOLUTE | Deducibilità o rilevabilità - Sono possibili fino al formarsi del provvedimento definitivo - Fattispecie.
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ ASSOLUTE
Le nullità assolute e insanabili possono essere eccepite o rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ma non anche dopo che il procedimento si è concluso con l'emissione del provvedimento finale divenuto irrevocabile, dati gli effetti del giudicato che non possono essere rimossi se non nei casi espressamente previsti dalla legge. (Fattispecie in tema di procedimento di prevenzione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 648 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 649 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)