Sez. 2 - , Sentenza n. 4407 del 18/12/2018 Ud. (dep. 29/01/2019) Rv. 275069 - 01
NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ ASSOLUTE | Omessa citazione del difensore per il giudizio d'appello - Nullità - Giudizio di cassazione celebrato su ricorso personale dell'imputato - Omessa deduzione della nullità - Passaggio in giudicato della decisione - Restituzione nel termine per il ricorso per cassazione - Deducibilità della nullità processuale - Preclusione - Ragioni.
NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ ASSOLUTE
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'imputato, rimesso in termini dal giudice dell'esecuzione, per far valere l'omessa notifica nei sui confronti del decreto di citazione in appello, dopo che un primo giudizio di cassazione si sia già celebrato in relazione alla medesima regiudicanda, su ricorso proposto personalmente dall'imputato e con la partecipazione del difensore che abbia omesso di eccepire in quella sede la nullità processuale. (In motivazione, la Corte ha escluso la sussistenza, nel caso di specie, di un'ipotesi di deroga alla regola dell'intangibilità del giudicato, richiamando il dovere di lealtà processuale del difensore che, nella specie, aveva omesso di segnalare al giudice dell'esecuzione la propria partecipazione al precedente giudizio per cassazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)