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Sez. 1, Sentenza n. 389 del 06/02/1969 (Rv. 338437 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - IN GENERE - RICORSO AI SENSI DELL'ART. 111 COST. - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338437-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - IN GENERE - RICORSO AI SENSI DELL'ART. 111 COST. - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

L'art. 111 della Costituzione, nel rendere esperibile il ricorso per Cassazione contro tutte le sentenze, non si e voluto riferire soltanto a tutti i provvedimenti giurisdizionali che, secondo la legge ordinaria, devono rivestire la Forma della sentenza, indipendentemente dal loro contenuto, ma anche a tutti i provvedimenti decisori irrevocabili, suscettibili, cioe, di incidere definitivamente sui diritti delle parti, ancorche pronunziati da organi ai quali la legge processuale non conferisca facolta di emettere sentenze, sempre che, peraltro, non sia previsto, in relazione ad essi, alcun mezzo di impugnazione. Pertanto, sono impugnabili in Cassazione anche i provvedimenti che hanno Forma di decreti o di ordinanze emessi nei procedimenti di volontaria giurisdizione da giudici monocratici o collegiali, purche ricorrano i predetti requisiti della decisorieta su diritti e della non impugnabilita. (nella specie, e stato ritenuto ammissibile il ricorso avverso un decreto, emesso a norma dell'art. 2417 cod.civ., con il quale il Presidente del tribunale ha posto a carico della societa il compenso liquidato a favore del rappresentante comune degli obbligazionisti, definendo il contrasto insorto tra le parti).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 2417, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)