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Sez. 1, Sentenza n. 403 del 19/01/1987 (Rv. 450147 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - CAUSE - IN GENERE - DISACCORDO SULL'ESISTENZA O SULLA GRAVITÀ DELLE CAUSE - COSIDDETTO INTERVENUTO SURROGATORIO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - DECRETO DIRETTO A DIRIMERE LA CONTROVERSIA - - IMPUGNAZIONE PER CESSAZIONE EX ART. 111 COSTITUZIONE - AMMISSIBILITÀ - DECRETO EMESSO SUL PRESUPPOSTO DELLA MANCANZA DI UNA CONTROVERSIA- IMPUGNAZIONE PER CASSAZIONE O RECLAMO AL PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450147-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - CAUSE - IN GENERE - DISACCORDO SULL'ESISTENZA O SULLA GRAVITÀ DELLE CAUSE - COSIDDETTO INTERVENUTO SURROGATORIO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - DECRETO DIRETTO A DIRIMERE LA CONTROVERSIA - - IMPUGNAZIONE PER CESSAZIONE EX ART. 111 COSTITUZIONE - AMMISSIBILITÀ - DECRETO EMESSO SUL PRESUPPOSTO DELLA MANCANZA DI UNA CONTROVERSIA- IMPUGNAZIONE PER CASSAZIONE O RECLAMO AL PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

Nell'ordinamento delle società di capitali presupposto comune dei provvedimenti che compendiano il C.d. "intervento surrogatorio" del Presidente del tribunale, ed in particolare dei provvedimenti sostitutivi della volontà degli organi sociali o di accertamento di una incontroversa situazione di crisi delle loro funzioni o di nomina di un incaricato per la liquidazione del patrimonio sociale o per certe attività, è l'esistenza di una non controversa situazione di fatto non lesiva (o non ancora lesiva) di diritti soggettivi, che richiede, tuttavia, una regolamentazione immediata dei rapporti, che ne derivano, attraverso l'adozione di provvedimenti a contenuto amministrativo, con la conseguenza che esula da dette funzioni del Presidente del tribunale quella di dirimere una controversia quando vi sia disaccordo sull'esistenza od anche sulla gravità della causa di scioglimento della società (per la quale è competente a decidere il tribunale) ed il suo provvedimento ha in tal caso natura decisoria ed è impugnabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 cost.. Pertanto il decreto pronunciato dal Presidente del tribunale a norma degli artt. 2448 n. 3 e 2450, terzo comma, cod. civ. sul presupposto che manchino contestazioni circa l'esistenza della causa di scioglimento della società e circa la ricorrenza degli estremi per nomina del liquidatore, non avendo carattere decisorio ma inquadrandosi tra quelli di volontaria giurisdizione, non è impugnabile con ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 cost. - ancorché abbia deciso in ordine alla legittimazione di uno dei ricorrenti - né è reclamabile al Presidente della Corte d'appello se non, eventualmente, attraverso la contestazione di legittimità costituzionale dello stesso sistema normativo che, non prevedendo il reclamo, lo esclude. (V 60/85, mass n 438262; (V 389/69, mass n 338437; (V 1087/68, mass n 332540; (V 2703/67, mass n 330175).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 2448, Cod. Civ. art. 2450 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)