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Sez. 2, Sentenza n. 5585 del 20/03/1987 Ud. (dep. 07/05/1987) Rv. 175892 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO - PRODOTTI FARMACEUTICI - VENDITA - APPOSIZIONE DI FUSTELLA SULLA RICETTA - USO DI SUCCEDANEO DELLA RICETTA - REATO DI TRUFFA - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175892-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO - PRODOTTI FARMACEUTICI - VENDITA - APPOSIZIONE DI FUSTELLA SULLA RICETTA - USO DI SUCCEDANEO DELLA RICETTA - REATO DI TRUFFA - CONFIGURABILITÀ.*

La fustella compresa nella confezione del prodotto farmaceutico, quando sia applicata sulla ricetta, integra la prova dell'avvenuta consegna del medicinale all'assistito. Qualora il farmacista ometta di staccare la fustella o la smarrisca, l'utilizzazione di un cartoncino sottoposto alla fustella autentica, per comprovare l'avvenuta consegna di due confezioni di medicinale integra il reato di truffa anche se i prodotti siano stati effettivamente consegnati, poiché il farmacista ottiene il rimborso di un credito in base ad un titolo fraudolentemente predisposto, con danno per l'ente mutualistico, tenuto a rimborsare soltanto l'importo delle ricette regolarmente fustellate.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)