Sez. 2, Sentenza n. 6633 del 17/02/2021 Cc. (dep. 19/02/2021) Rv. 280657 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Motivo di rifiuto - Evidente rischio della violazione dello Stato di diritto - Insufficienza - Ragioni - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo, il motivo di rifiuto della consegna non può basarsi sull'"evidente rischio di violazione dello Stato di diritto" rilevato nello Stato di emissione, posto che - fin tanto che il mandato d'arresto europeo non sia sospeso, ai sensi dell'art. 7, par. 2, T.U.E., nei confronti dello Stato membro – la possibilità di rifiutare la consegna va riconosciuta soltanto "in circostanze eccezionali", in cui l'autorità giudiziaria di esecuzione accerti, ad esito di una valutazione concreta dello specifico caso, che vi sono motivi seri e comprovati per ritenere che la persona richiesta corra, a seguito della consegna, un rischio reale di violazione dei suoi diritti fondamentali. (Fattispecie relativa al rischio di violazione dello Stato di diritto rilevato dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 17 settembre 2020 in merito alla mancanza di indipendenza della magistratura in Polonia).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Tratt. Internaz. 07/02/1992 art. 7 lett. 2, Tratt. Internaz. 07/02/1992 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)