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Sez. 5, Sentenza n. 18631 del 23/09/2016 (Rv. 640978 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Attivazione di corsi di formazione professionale - "Ius superveniens" retroattivo - Detraibilità dell'IVA sugli acquisti effettuati per la realizzazione dei corsi - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640978-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema d'IVA, la detraibilità sugli acquisti di beni e servizi afferenti corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale, effettuati da organismi che percepiscono contributi pubblici, è ammessa a condizione che i beni e servizi acquistati coi contributi siano utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 ter, del d.l. n. 210 del 2015, conv. in l. n. 21 del 2016, che ha efficacia retroattiva in quanto norma d'interpretazione autentica, tenuto conto della "sanatoria" operata dal successivo comma 2 quater ove la detrazione sia stata operata anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 21 del 2016 e l'imposta non sia stata considerata dall'ente erogatore del contributo quale spesa ammessa al finanziamento.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 com. 2 CORTE COST., Legge 25/02/2016 num. 21, Decreto Legge 30/12/2015 num. 210 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)