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Sez. 5, Sentenza n. 12523 del 17/06/2015 (Rv. 635749 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Attivazione di corsi di formazione professionale - Finanziamenti pubblici a fondo perduto - Assoggettabilità ad IVA - Acquisto di beni e servizi utilizzati ai fini delle attività didattiche - Detrazione dell'IVA assolta in rivalsa - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2015-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635749-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di IVA, l'attività avente ad oggetto la proposizione di corsi di formazione professionale rientra tra quelle commerciali, soggette all'imposta, e dà diritto, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, alla detrazione dell'IVA assolta in rivalsa sugli acquisti dei beni e servizi utilizzati, a nulla rilevando l'eventuale erogazione di contributi pubblici a fondo perduto, atteso che l'art. 14, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si applica solo qualora il versamento eseguito dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione del personale s'inserisca in un rapporto sinallagmatico ed assuma natura di corrispettivo.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)