Sez. 1, Sentenza n. 420 del 22/10/2003 Cc. (dep. 09/01/2004) Rv. 226619 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Reati - Agevolazione dell'immigrazione clandestina - Immigrati extracomunitari - Condotta del vettore diretta a procurare il transito verso Paese terzo attraverso il territorio dello Stato - Configurabilità del reato - Condizioni - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
Integra il delitto di cui all'art. 12, comma 1, d. lgs. n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 11 della legge n. 189 del 2002 (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina) anche la condotta del vettore dichiaratamente diretta a procurare il transito verso Paese terzo attraverso il territorio dello Stato di cittadini extracomunitari, qualora questi risultino privi di mezzi di sussistenza idonei a un soggiorno turistico secondo la direttiva 1 marzo 2000 del Ministero dell'interno, in quanto l'ampia formula letterale della disposizione citata ("in violazione delle disposizioni del presente testo unico") è comprensiva anche della previsione dell'art. 4 dello stesso decreto che a sua volta detta le regole - tra cui rientra la citata direttiva ministeriale - per l'ingresso e il soggiorno in Italia dei cittadini non appartenenti all'Unione europea. (Fattispecie relativa al sequestro del veicolo utilizzato per il trasporto).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 com. 1 CORTE COST., Legge 30/07/2002 num. 189 art. 11 CORTE COST., DM Interno 01/03/2000
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)