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Sez. 1, Sentenza n. 4586 del 23/06/2000 Cc. (dep. 25/10/2000) Rv. 217165 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Attività diretta a favorire l'immigrazione clandestina - Trasporto di clandestini in Italia organizzato previo accordo con un centro operante nel territorio nazionale - Mancata conduzione e termine del detto trasporto - Sussistenza, comunque, del reato consumato e della giurisdizione penale italiana.
Stato
decisa il 2000-06-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217165-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

Il reato previsto dall'art.12, comma 1, del T.U. approvato con D.L.G. 25 luglio 1998 n. 286, consistente nel porre in essere una qualsivoglia "attività diretta a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato" in violazione delle disposizioni contenute nel predetto T.U., non richiede, per il suo perfezionamento (trattandosi di reato a condotta libera ed a consumazione anticipata), che l'ingresso illegale sia effettivamente avvenuto. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente fosse stato ritenuto configurabile, ai fini dell'applicazione di una misura cautelare, il reato in questione in un caso in cui, secondo l'accusa, gli imputati, previa intesa con un centro di organizzazione operante nel territorio nazionale - il che rendeva il fatto perseguibile in Italia, ai sensi dell'art.6 cod.pen. - avevano organizzato il trasporto via mare, dall'Albania all'Italia, di un gruppo di extracomunitari i quali erano stati all'uopo imbarcati su di una nave che però, a causa di una tempesta, era stata soccorsa, prima del suo ingresso nelle acque territoriali, da mezzi della marina italiana che l'avevano rimorchiata in un porto nazionale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)