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Sez. 3, Sentenza n. 806 del 02/04/1963 (Rv. 261111 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IMMOBILIARE - VENDITA (AGGIUDICAZIONE) - IN GENERE - INCAPACITA DELL'OFFERENTE A PARTECIPARE ALLA GARA - DIVIETO DI CUI ALL'ART 1471 N 2 COD CIV - ESTENSIONE DEL DIVIETO - UFFICIALE GIUDIZIARIO - UFFICIO UNICO DI ESECUZIONE - ESTENSIONE DEL DIVIETO A TUTTI GLI UFFICIALI GIUDIZIARI.*
Stato
decisa il 1963-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/261111-01

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IMMOBILIARE - VENDITA (AGGIUDICAZIONE) - IN GENERE - INCAPACITA DELL'OFFERENTE A PARTECIPARE ALLA GARA - DIVIETO DI CUI ALL'ART 1471 N 2 COD CIV - ESTENSIONE DEL DIVIETO - UFFICIALE GIUDIZIARIO - UFFICIO UNICO DI ESECUZIONE - ESTENSIONE DEL DIVIETO A TUTTI GLI UFFICIALI GIUDIZIARI.*

Il divieto stabilito nell'art 1471 n 2 cod civ (che dispone che non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, ne direttamente ne per interposte persone, sotto pena di nullita dell'acquisto, gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero) colpisce tutti coloro i quali, nell'Esercizio di una pubblica funzione, prendono parte alla procedura relativa al trasferimento coattivo di un bene da un soggetto ad un altro soggetto. Pertanto, nel caso di esecuzione forzata, poiche la relativa procedura ha inizio mediante la sottrazione del bene alla libera disponibilita del proprietario con l'atto di pignoramento e si conclude con l'assegnazione dell'aggiudicatario, il significato del termine vendita adoperato nell'art 1471 cod civ, non puo intendersi limitato alla sola fase del pubblico incanto o della gara tra offerenti. Detto divieto e diretto a prevenire ogni irregolarita e ogni sospetto nei confronti di pubblici ufficiali i quali, oltre al giudice dell'esecuzione, partecipano alla procedura, cioe nei confronti del cancelliere e dell'ufficiale giudiziariò e, nel caso di ufficio unico di esecuzione, il divieto si estende a tutti gli ufficiali giudiziari dell'ufficio medesimo, perche l'attivita del funzionario o dell'ufficiale pubblico non e mai personale, potendo essere esercitata da uno qualsiasi dei funzionari o pubblici ufficiali addetti all'ufficio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1471

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)