Sez. 3, Sentenza n. 4464 del 21/08/1985 (Rv. 441928 - 01)
VENDITA - CAPACITÀ DI VENDERE E DI COMPERARE - DIVIETI - DI COMPERARE - CATEGORIE DI SOGGETTI - CUSTODI DI BENI PIGNORATI O SEQUESTRATI - INCLUSIONE.*
VENDITA - CAPACITÀ DI VENDERE E DI COMPERARE - DIVIETI - DI COMPERARE - CATEGORIE DI SOGGETTI - CUSTODI DI BENI PIGNORATI O SEQUESTRATI - INCLUSIONE.*
Il divieto di comprare stabilito dall'art. 1471 n. 2 cod. civ. colpisce tutti coloro i quali, nell'Esercizio di una pubblica funzione, prendono parte alla procedura relativa al trasferimento coattivo di un bene da un soggetto ad un altro soggetto e pertanto, nel caso di esecuzione forzata, detto divieto si applica anche al custode dei beni pignorati o sequestrati il quale, pur non essendo espressamente menzionato, è inquadrabile nella più generale categoria contemplata al n. 2 di detta norma poiché, essendo un soggetto al quale viene affidato l'Esercizio di una funzione pubblica temporanea da svolgere quale longa manus degli organi giudiziari, proprio in tale veste partecipa alla procedura esecutiva, provvedendo alla conservazione dei beni sottoposti a vincolo ed alla relativa amministrazione, eventualmente necessaria. (V 1406/71, mass n 351668, sulla seconda parte; (V 1159/56; (Conf 806/63, mass n 261111, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1471 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 65, Cod. Proc. Civ. art. 67
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)