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Sez. 5, Sentenza n. 307 del 11/01/2002 (Rv. 551495 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE | Data di iscrizione a ruolo - Erroneità o falsità della data di iscrizione a ruolo indicata nella cartella esattoriale - Deduzione da parte del contribuente - Prova della erroneità o falsità - Contribuente - Onere - Spettanza.
Stato
decisa il 2002-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551495-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE

In tema di riscossione delle imposte sul reddito, è onere del contribuente che ritenga erronea o falsa l'indicazione della data di iscrizione a ruolo apposta sulla cartella di pagamento, produrre in giudizio, a sostegno della proposta eccezione, i documenti amministrativi nei confronti dei quali abbia esercitato il diritto di accesso ex art. 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non già onere dell'Amministrazione provare, attraverso l'esibizione dei verbali di consegna, che la iscrizione a ruolo, presupposto per l'emissione della cartella di pagamento, sia effettivamente avvenuta nella data indicata in cartella.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 13 com. 2, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)