Sez. 5, Sentenza n. 7439 del 14/05/2003 (Rv. 563046 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - TERMINI PER L'ISCRIZIONE | Data di adozione dell'iscrizione a ruolo - Prova - Onere - Spettanza all'amministrazione - Fondamento.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - TERMINI PER L'ISCRIZIONE
In tema di riscossione delle imposte sui redditi, l'onere di provare che l'iscrizione a ruolo è stata adottata nel termine decadenziale stabilito dall'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, grava sull'amministrazione finanziaria, atteso che nel processo tributario, che ha la struttura di un processo di impugnazione, l'amministrazione ha la veste di attore sostanziale, al quale, quindi, spetta l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere con la notificazione della cartella di pagamento, rispetto alla quale il ruolo svolge la funzione di atto presupposto.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)