Sez. L, Sentenza n. 6132 del 19/06/1998 (Rv. 516616 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - MANCATA E OMESSA | Contestata dichiarazione del terzo - Accertamento del credito del debitore esecutato - Giudizio relativo - Giudice competente - Individuazione - Criteri.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - MANCATA E OMESSA
Nel caso di pignoramento presso terzi e di mancanza o contestata dichiarazione di quest'ultimo, il conseguente giudizio di accertamento del credito del debitore esecutato (art. 548 cod. proc. civ.) rientra nella competenza per materia del pretore in funzione di giudice del lavoro, quando tale credito trae origine da uno dei rapporti previsti dall'art. 409 cod. proc. civ., mentre in caso contrario la competenza deve essere determinata in base al valore della causa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)