Sez. 3, Sentenza n. 5260 del 11/06/1997 (Rv. 505129 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO | Mancata o contestata dichiarazione del terzo - Rimessione della causa al giudice competente - Per valore ed anche per materia - Conseguenze - Accertamento di un credito originato da uno dei rapporti ex art. 409 cod. proc. civ. - Competenza del Pretore del lavoro - Sussistenza.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO
In tema di pignoramento presso terzi, il riferimento al "tribunale competente" contenuto nell'art. 548 cod. proc. civ. - secondo cui nel caso di mancata o contestata dichiarazione del terzo il Pretore istruisce la causa, se non eccede i limiti della sua competenza, altrimenti rimette le parti davanti al Tribunale competente - non può ritenersi circoscritto alla sola competenza per valore, ma deve considerarsi comprensivo anche della competenza della materia. Ne consegue che, ove oggetto dell'autonomo giudizio di accertamento del credito del debitore esecutato sia un credito originato da uno dei rapporti previsti dall'art. 409 cod. proc. civ., deve ritenersi la competenza del Pretore in funzione di giudice del lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)