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Sez. 2, Sentenza n. 11878 del 04/10/1985 Ud. (dep. 12/12/1985) Rv. 171308 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA - ATTENUANTE SPECIALE - RICHIESTA DEL COIMPUTATO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1985-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171308-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA - ATTENUANTE SPECIALE - RICHIESTA DEL COIMPUTATO - ESTREMI.*

In tema di sequestro a scopo di estorsione, di cui all'art. 630 cod. pen., la speciale attenuante della dissociazione, prevista nel quinto comma di detta norma non può essere invocata dal coimputato per il solo fatto di aver collaborato con gli inquirenti, mentre è necessario un suo apporto decisivo per la individuazione e per la cattura dei concorrenti. (V mass n 170286; (V mass n 162893).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 630 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)