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Sez. 5, Sentenza n. 12774 del 19/10/2001 (Rv. 549746 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - IN GENERE | Terreni sfruttati a cava - Valutazione - Criteri - Metodo di valutazione automatica - Applicabilità - Esclusione - Metodo del valore venale - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549746-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - IN GENERE

In tema di imposta di registro, l'applicazione, ai fini della dichiarazione, nell'atto di trasferimento di immobile, della base imponibile, del criterio della valutazione automatica di cui all'art. 52, n. 4, del d.P.R. n. 131 del 1986, postula la iscrizione in catasto dell'immobile in questione con attribuzione di corrispondente rendita (oltre che, in ordine ai terreni, la non previsione di una destinazione edificatoria degli stessi negli strumenti urbanistici), con la conseguente inapplicabilità dell'istituto quando le risultanze catastali non corrispondano alla effettiva e giuridica destinazione dei suoli, anche se il contribuente non abbia avuto cura di denunciarne la variazione. Pertanto, nel caso di terreni sfruttati come cave, la valutazione di cui si tratta deve essere operata con il metodo del valore venale di cui al n. 1 del citato art. 52, avuto riguardo alla circostanza che l'art. 18 R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572, esclude le cave dalla stima fondiaria, e che la eventuale indebita iscrizione delle aree nel catasto terreni non può valere a ravvisare nella rendita fondiaria erroneamente risultante da tale iscrizione l'idoneità ad esprimere la potenzialità reddituale derivante dallo sfruttamento dei terreni stessi per una finalità estrattiva di natura esclusivamente industriale.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST., Regio Decr. 08/10/1931 num. 1572 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)