Sez. 5, Sentenza n. 24568 del 23/11/2005 (Rv. 585868 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - IN GENERE | Terreni sfruttati a cava - Qualificazione agricola e mancata variazione catastale - Rilevanza - Esclusione - Valutazione - Criteri - Metodo di rilevazione automatica - Applicabilità - Esclusione - Metodo del valore venale - Necessità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - IN GENERE
In tema di imposta di registro e di INVIM, la qualificazione agricola (con relativa attribuzione di rendita), non più attuale, di un terreno destinato ad attività industriale estrattiva rende possibile la rettifica del valore dello stesso secondo il valore venale, non coincidendo necessariamente l'attribuzione di rendita con la stima fondiaria, perché un tale errato presupposto interpretativo non tiene conto (come ha precisato la Corte costituzionale con sentenza n. 285 del 2000) del fatto che l'art. 18 del r.d. 8 ottobre 1931, n. 1572 esclude comunque le cave dalla stima fondiaria per la determinazione del reddito dominicale, sicché in tali casi le risultanze catastali non corrispondono alla effettiva e giuridica destinazione del terreno, ancorché non sia stata denunciata al catasto la variazione. Pertanto, deve ritenersi inapplicabile l'art. 52, quarto comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il quale esclude dalla disciplina generale della c.d. valutazione automatica tutte le fattispecie che - come i terreni sfruttati come cave - non vi rientrano, a prescindere dalla edificabilità o meno dei terreni stessi.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 31 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST., Regio Decr. 08/10/1931 num. 1572 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)