diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5223 del 13/06/1987 (Rv. 453818 - 01)

STAMPE - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - TRATTAMENTO DOVUTO AL GIORNALISTA TENUTO AD UN IMPEGNO QUOTIDIANO - ESTENSIONE EX ART. 2 DEL CCNL 10 GENNAIO 1959 AI GIORNALISTI PROFESSIONISTI CON PRESTAZIONI NON QUOTIDIANE - ALTERAZIONE DELLA NOZIONE DI SUBORDINAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453818-01

STAMPE - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - TRATTAMENTO DOVUTO AL GIORNALISTA TENUTO AD UN IMPEGNO QUOTIDIANO - ESTENSIONE EX ART. 2 DEL CCNL 10 GENNAIO 1959 AI GIORNALISTI PROFESSIONISTI CON PRESTAZIONI NON QUOTIDIANE - ALTERAZIONE DELLA NOZIONE DI SUBORDINAZIONE - ESCLUSIONE.*

L'art. 2 del C.C.n.L. 10 gennaio 1959, reso efficace erga omnes con d.P.R. 16 gennaio 1961 n. 153 (e di tenore identico ai successivi contratti collettivi), nella parte in cui estende ai giornalisti professionisti che non prestino la loro opera quotidianamente il trattamento dovuto a coloro i quali siano invece tenuti all'impegno quotidiano, mentre risponde alle peculiari caratteristiche che può assumere il lavoro giornalistico, non altera la nozione di subordinazione, desumibile dall'art. 2094 cod. civ., in modo tale da dissolvere il dato essenziale dell'inserzione sistematica del lavoratore nell'impresa, in quanto l'estensione suddetta è condizionata espressamente dalla continuità delle prestazioni, dal vincolo di dipendenza e dalla responsabilità di un servizio, e cioè da circostanze idonee ad assicurare soddisfazione all'esigenza dell'imprenditore di coprire stabilmente uno specifico settore di informazione, attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche ed il permanere della disponibilità del lavoratore, pur nell'intervallo fra una prestazione e l'altra. (Conf 925/82, mass n 418789).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Contr. Coll. 10/01/1959 num. 2, DPR 16/01/1961 num. 153 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)