Sez. L, Sentenza n. 925 del 13/02/1982 (Rv. 418789 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - TRATTAMENTO DOVUTO AL GIORNALISTA TENUTO AD UN IMPEGNO QUOTIDIANO - ESTENSIONE EX ART. 2 DEL C.C.N.L. 10 GENNAIO 1959 AI GIORNALISTI PROFESSIONISTI CON PRESTAZIONI NON QUOTIDIANE - ALTERAZIONE DELLA NOZIONE DI SUBORDINAZIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AD UN GIORNALISTA COLLABORATORE DELLA R.A.I..*
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - TRATTAMENTO DOVUTO AL GIORNALISTA TENUTO AD UN IMPEGNO QUOTIDIANO - ESTENSIONE EX ART. 2 DEL C.C.N.L. 10 GENNAIO 1959 AI GIORNALISTI PROFESSIONISTI CON PRESTAZIONI NON QUOTIDIANE - ALTERAZIONE DELLA NOZIONE DI SUBORDINAZIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AD UN GIORNALISTA COLLABORATORE DELLA R.A.I..*
L'art. 2 del C.C.n.L. 10 gennaio 1959, reso efficace erga omnes con d.P.R. 16 gennaio 1961 n. 153, nella parte in cui estende ai giornalisti professionisti che non prestino la loro opera quotidianamente il trattamento dovuto a coloro i quali siano invece tenuti all'impegno quotidiano, mentre risponde alle peculiari caratteristiche che può assumere il lavoro giornalistico, non altera in guisa tale la nozione di subordinazione, desumibile dall'art. 2094 cod. civ., da dissolvere il dato essenziale della inserzione sistematica del lavoratore nell'impresa, in quanto l'estensione suddetta è condizionata espressamente dalla continuità delle prestazioni, dal vincolo di dipendenza e dalla responsabilità di un servizio e cioè da circostanze idonee ad assicurare soddisfazione all'esigenza dell'imprenditore di coprire stabilmente uno specifico settore d'informazione, attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche ed il permanere della disponibilità del lavoratore, pur nell'intervallo fra una prestazione e l'altra. (in applicazione di tali criteri si è nella specie negata la applicabilità della menzionata norma collettiva ad un giornalista, collaboratore della R.a.I., che non era tenuto ad alcun orario, non aveva obblighi di presenza, non occupava un posto nell'ambito della azienda, sceglieva i soggetti dei suoi articoli - o, al massimo, li concordava con i responsabili dei servizi - elaborandoli, poi, in assoluta autonomia e non aveva uno stipendio mensile).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Contr. Coll. 10/01/1959, DPR 16/01/1961 num. 153 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)