Sez. 1, Sentenza n. 155 del 10/01/1979 (Rv. 396221 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI EDILIZI - IN GENERE - COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DESTINATO AD USO ALBERGHIERO O DI PENSIONE - ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI CONSUMO - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI EDILIZI - IN GENERE - COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DESTINATO AD USO ALBERGHIERO O DI PENSIONE - ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI CONSUMO - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
L'attivita alberghiera rientra - ex art 2195 cod civ - nell'attivita imprenditoriale a carattere industriale. Pertanto, a norma del combinato disposto dell'art 30 n 6 tu della finanza locale e dell'art 40 del regolamento n 1138 del 1936, i materiali utilizzati per la costruzione di un edificio destinato ad uso alberghiero o di pensione beneficiano della esenzione dall'imposta di consumo, sempreche la destinazione anzidetta abbia carattere permanente e non possa essere suscettibile di mutazione senza radicali opere di trasformazione. (Conf 1664/78, mass n 391070; (Conf 1207/78, mass n 390562; (Conf 602/78, mass n 389910).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 30 com. 6, Regio Decr. 30/04/1936 num. 1138 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)