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Sez. 1, Sentenza n. 1207 del 10/03/1978 (Rv. 390562 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI EDILIZI - PER OPIFICI - ALBERGHI - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390562-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI EDILIZI - PER OPIFICI - ALBERGHI - INCLUSIONE.*

Ai fini dell'esenzione dell'imposta di consumo sui materiali da costruzione vanno considerati come opifici industriali sia gli edifici nei quali venga esercitata un'industria in senso stretto (con modificazione, trasformazione e adattamento di materie prime), sia quelli in cui si provveda ad erogazione di cose e servizi ai sensi dell'art 2195 cod civ: in tale ultima ipotesi vanno compresi gli edifici alberghieri, i quali siano, in modo strutturale e permanente, destinati a fornire prestazioni di alloggio, oltreche, eventualmente, di vitto e altri servizi accessori. (Conf 655/77, mass n 384223; (Conf 1638/76, mass n 380407).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 30, Regio Decr. 30/04/1936 num. 1138 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)