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Sez. 6, Sentenza n. 2907 del 02/12/1985 Ud. (dep. 12/04/1986) Rv. 172441 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE - NORME DISCIPLINATRICI DELLA PROFESSIONE - RICEZIONE NEL PRECETTO PENALE - IGNORANZA - CAUSA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ - INESISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172441-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE - NORME DISCIPLINATRICI DELLA PROFESSIONE - RICEZIONE NEL PRECETTO PENALE - IGNORANZA - CAUSA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ - INESISTENZA.*

In tema di abusivo Esercizio di una professione, l'osservanza delle norme che disciplinano l'Esercizio della professione tutelata è richiamata dalla norma incriminatrice al punto che le Disposizioni attinenti alla professione stessa sono recepite nel precetto penale, con l'effetto che la loro ignoranza non può essere invocata quale causa di esclusione della responsabilità. (V mass n 166925).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 348 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)