Sez. 5, Sentenza n. 33056 del 21/05/2024 Ud. (dep. 23/08/2024) Rv. 286875-01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - FALSITA' IDEOLOGICA | Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico - Falsità del certificato di ultimazione dei lavori appaltati da ente pubblico - Concorso nel reato del direttore tecnico dell'impresa esecutrice dei lavori - Sottoscrizione del falso certificato - Sufficienza.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - FALSITA' IDEOLOGICA
In tema di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico, nel caso di falso certificato di ultimazione dei lavori, per la configurabilità del concorso di persone nel reato da parte del direttore tecnico dell'impresa esecutrice è sufficiente che la sottoscrizione di quest'ultimo del falso certificato si accompagni a quella del direttore dei lavori nominato dall'ente pubblico, essendo entrambe richieste dalle disposizioni di cui all'art. 199 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, "ratione temporis" applicabili e risultando la sottoscrizione del direttore tecnico decisiva per legge.
Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479, DPR 05/10/2007 num. 207 art. 199
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)