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Sez. 6, Sentenza n. 21184 del 10/05/2007 Cc. (dep. 29/05/2007) Rv. 236587 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE | Condizioni ostative - Convenzione europea di estradizione - Mancata previsione nell'ordinamento dello Stato richiedente di "limiti massimi di carcerazione preventiva" - Stato facente parte dell'Unione Europea - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236587-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE

In tema di estradizione per l'estero, non è di ostacolo all'estradizione richiesta sulla base della Convenzione europea di estradizione, la circostanza che l'ordinamento dello Stato richiedente non preveda termini al periodo massimo di custodia cautelare, ma soltanto controlli periodici circa la persistenza delle esigenze cautelari, una volta che tale Stato sia entrato a far parte ad ogni effetto dell'Unione Europea. (Fattispecie relativa a domanda di estradizione presentata dal governo della Romania).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 13/12/1957, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Costituzione art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)