Sez. U, Sentenza n. 4614 del 30/01/2007 Cc. (dep. 05/02/2007) Rv. 235352 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Condizioni ostative - Mancata previsione nell'ordinamento di limiti massimi di carcerazione preventiva - Normativa tedesca - Ricorrenza - Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE
In tema di mandato di arresto europeo, deve escludersi che ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 18, lett. e) della legge 22 aprile 2005, n. 69, che impone il rifiuto della consegna qualora la legislazione dello Stato membro di emissione non preveda limiti massimi della carcerazione preventiva, in relazione ad un mandato di arresto emesso dall'autorità giudiziaria della Repubblica federale di Germania, poiché l'ordinamento processuale di quest'ultima prevede un limite massimo di custodia cautelare (sei mesi) e assicura, pur nella eventualità di proroga di detto termine, la sottoposizione a controlli "ex officio", cronologicamente cadenzati, cui è condizionata la necessità di mantenere l'imputato nello "status custodiae", imponendo, in mancanza di tali controlli, un automatico effetto liberatorio.
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 com. 1 lett. E CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)