Sez. 2, Sentenza n. 3422 del 08/07/1978 (Rv. 392881 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - ACCESSO AL FONDO - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART 843 COD CIV - OBBLIGO DEL PROPRIETARIO DI PERMETTERE L'ACCESSO ED IL PASSAGGIO - ESONERO PER ALCUN TIPO DI FONDO OD OBBLIGO DEL GIUDICE DI DETERMINARE IL PASSAGGIO PIU BREVE O DI MINOR DANNO - INSUSSISTENZA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - ACCESSO AL FONDO - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART 843 COD CIV - OBBLIGO DEL PROPRIETARIO DI PERMETTERE L'ACCESSO ED IL PASSAGGIO - ESONERO PER ALCUN TIPO DI FONDO OD OBBLIGO DEL GIUDICE DI DETERMINARE IL PASSAGGIO PIU BREVE O DI MINOR DANNO - INSUSSISTENZA.*
A differenza di quanto prescrive l'art 1051 cod civ in materia di servitu di passaggio coattivo, l'art 843 cod civ, per il quale il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessita, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune, non esonera da tale Obbligo alcun tipo di fondo, perche si tratta di un uso del fondo altrui del tutto occasionale e temporaneo, ne impone al giudice di determinare dove il passaggio sia piu breve e di minor danno per il fondo sottopostovi.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 843, Cod. Civ. art. 1051
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)