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Sez. 2, Sentenza n. 3422 del 08/07/1978 (Rv. 392881 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - ACCESSO AL FONDO - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART 843 COD CIV - OBBLIGO DEL PROPRIETARIO DI PERMETTERE L'ACCESSO ED IL PASSAGGIO - ESONERO PER ALCUN TIPO DI FONDO OD OBBLIGO DEL GIUDICE DI DETERMINARE IL PASSAGGIO PIU BREVE O DI MINOR DANNO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1978-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392881-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - ACCESSO AL FONDO - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART 843 COD CIV - OBBLIGO DEL PROPRIETARIO DI PERMETTERE L'ACCESSO ED IL PASSAGGIO - ESONERO PER ALCUN TIPO DI FONDO OD OBBLIGO DEL GIUDICE DI DETERMINARE IL PASSAGGIO PIU BREVE O DI MINOR DANNO - INSUSSISTENZA.*

A differenza di quanto prescrive l'art 1051 cod civ in materia di servitu di passaggio coattivo, l'art 843 cod civ, per il quale il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessita, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune, non esonera da tale Obbligo alcun tipo di fondo, perche si tratta di un uso del fondo altrui del tutto occasionale e temporaneo, ne impone al giudice di determinare dove il passaggio sia piu breve e di minor danno per il fondo sottopostovi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 843, Cod. Civ. art. 1051

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)