Sez. 2, Sentenza n. 3222 del 27/05/1982 (Rv. 421171 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - ACCESSO AL FONDO - IN GENERE - CONVENZIONI CONCLUSE TRA I PROPRIETARI INTERESSATI - AMMISSIBILITÀ.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - ACCESSO AL FONDO - IN GENERE - CONVENZIONI CONCLUSE TRA I PROPRIETARI INTERESSATI - AMMISSIBILITÀ.*
L'Obbligo imposto dall'art. 843 cod. civ. al proprietario di consentire al vicino l'accesso al suo fondo, al fine di eseguire la costruzione e la riparazione di un muro e di altra opera, e la corrispondente facoltà riconosciuta al vicino medesimo di accedere al fondo per eseguire dette attività, hanno natura di limitazioni legali della proprietà e possono essere disciplinati, in base al principio della libera autonomia contrattuale, da apposite convenzioni concluse tra i proprietari interessati, sia per quanto attiene alle modalità di svolgimento e alla durata del passaggio, e alla eventuale occupazione del fondo, sia per quanto riguarda il pagamento di una indennità, intesa come preventiva liquidazione del danno che potrebbe derivare al proprietario del fondo dal passaggio e dal protrarsi della occupazione. (V 5616/79, mass n 402212; (V 3422/78, mass n 392881; (V 3909/74, mass n 372468; (V 693/68, mass n 331894).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 843, Cod. Civ. art. 1322
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)