Istituzione del giudice di pace
Testo vigente
Capo I. Del giudice di pace
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Istituzione e funzioni del giudice di pace
1. E' istituito il giudice di pace, il quale esercita la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le norme della presente legge.
2. L'ufficio del giudice di pace e' ricoperto da un magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario.
Art. 2 Sede e circondario degli uffici del giudice di pace
1. Gli uffici del giudice di pace hanno sede nei comuni di cui alla tabella A allegata alla presente legge, con competenza territoriale sul circondario ivi rispettivamente indicato.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, possono essere istituite sedi distaccate. Con le medesime modalita' possono essere costituiti in un unico ufficio due o piu' uffici contigui. Nel decreto e' designato il comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace.17
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116
Art. 4-bis
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116
Art. 5
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116
Art. 6
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116
Art. 7
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116
Art. 8
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116
Art. 8-bis
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 1999, N. 468
Art. 9
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116
Art. 10
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116
Art. 10-bis
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116
Art. 10-ter
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116
Art. 10-quater Sostituzione dei rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati
1. Nelle ipotesi di cui al comma 2-bis dell'articolo 7 e al comma 4 dell'articolo 9, i rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte di appello, iscritti all'albo professionale relativo al circondario in cui esercita le proprie funzioni il giudice di pace sottoposto alla valutazione del consiglio giudiziario, sono sostituiti da rappresentanti supplenti iscritti all'albo professionale relativo ad un diverso circondario.